Sez. 1, Sentenza n. 4996 del 28/09/1979 (Rv. 401654 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - OCCUPAZIONE E GODIMENTO DI FATTO DI UN ALLOGGIO POPOLARE - INSTAURAZIONE DI UN EFFICACE RAPPORTO TRA L'ENTE GESTORE E L'OCCUPANTE - INIDONEITA - PAGAMENTO DEL CANONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - OCCUPAZIONE E GODIMENTO DI FATTO DI UN ALLOGGIO POPOLARE - INSTAURAZIONE DI UN EFFICACE RAPPORTO TRA L'ENTE GESTORE E L'OCCUPANTE - INIDONEITA - PAGAMENTO DEL CANONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
In Mancanza di un qualsiasi provvedimento di assegnazione in suo favore e della stipulazione del relativo formale contratto di locazione con l'osservanza della disciplina normativa nazionale e regionale, l'occupazione e il godimento di fatto di un alloggio popolare, abbandonato dall'assegnatario di un regolare contratto di locazione, non e idoneo a instaurare alcun efficace rapporto fra l'ente gestore degli alloggi e il soggetto che, anche corrispondendo il relativo canone, occupa di fatto l'appartamento. (nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto che la corrispondenza tra l'occupante dell'alloggio e i vari istituti che avevano curato nel tempo la costruzione e la gestione degli alloggi popolari offriva una prova sufficiente dell'esistenza di un contratto di locazione).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/01/1949 num. 1, Legge Reg. Sicilia 03/07/1950 num. 52, Legge Reg. Sicilia 18/02/1956 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)