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Sez. 1, Sentenza n. 11561 del 07/05/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156448 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE CHE ABBIA ESCLUSO LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN RELAZIONE A CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI - EFFETTO PRECLUSIVO SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DELLA STESSA PERSONA E PER IL MEDESIMO PERIODO DI TEMPO IN ORDINE ALLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 11 FEBBRAIO 1948 N. 50 (SANZIONI PER OMESSA DENUNCIA DI STRANIERI E APOLIDI) - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156448-01

COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE CHE ABBIA ESCLUSO LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN RELAZIONE A CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI - EFFETTO PRECLUSIVO SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DELLA STESSA PERSONA E PER IL MEDESIMO PERIODO DI TEMPO IN ORDINE ALLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 2 D.L. 11 FEBBRAIO 1948 N. 50 (SANZIONI PER OMESSA DENUNCIA DI STRANIERI E APOLIDI) - ESCLUSIONE.*

Poiché la preclusione di un secondo giudizio derivante dal principio "ne bis in idem" sancito dall'art. 90 cod. proc. pen., ricorre soltanto quando vi è completa identità fra tutti gli elementi del fatto (condotta, evento, nesso causale), la sentenza penale irrevocabile che abbia escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in relazione a contravvenzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali ascritte all'imputato e concernenti l'assunzione di uno straniero, non preclude l'Esercizio dell'Azione penale nei confronti della medesima persona, e per l'identico periodo di tempo in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 2 del d.l. 11 febbraio 1948 n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi) neppure quando viene contestata, fra le varie ipotesi alternative previste da tale norma, quella dell'assunzione alle proprie dipendenze di uno straniero senza la successiva tempestiva comunicazione delle sue generalità all'autorità di polizia. In tal caso, infatti, vi è identità soltanto parziale (costituita dal rapporto di lavoro) fra il fatto oggetto della sentenza divenuta irrevocabile e quello in ordine al quale viene promossa l'Azione penale. (sulla necessità della completa identità fra tutti gli elementi del fatto per la preclusione ex art. 90 cod. proc. pen. V. Conf. Mass. 143334; V. Inoltre sent. Cass. Sez. III, 29 gennaio 1963, tridente - che ha ritenuto che la sentenza irrevocabile che abbia escluso l'esistenza del rapporto di lavoro in materia di previdenza e assicurazioni fa stato nel giudizio successivo concernente altre contravvenzioni in detta materia per lo stesso periodo di tempo in quanto "per il principio dell'unicità, immutabilità ed obbligatorietà del giudicato, sancito con riferimento alle varie possibili situazioni negli artt. 90, 18 e segg. e 554 cod. proc. pen. ogni decisione giurisdizionale che abbia definitivamente accertato l'esistenza o inesistenza di un fatto che sia elemento logicamente e giuridicamente presupposto di un reato oggetto di altro procedimento, fa stato, come pregiudiziale, in quest'ultimo".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 11/02/1948 num. 50 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)