Sez. 1 - , Ordinanza n. 25643 del 27/10/2017 (Rv. 646059 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Ricapitalizzazione degli ex istituti di credito pubblici siciliani - Art. 28 l.r. Sicilia n. 15 del 1993 - Interpretazione - Utilizzo delle riserve - Termine triennale - Natura programmatica - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
L’art. 28 della l.r. Sicilia n. 15 del 1993, sulla ricapitalizzazione degli istituti creditizi dell’isola trasformati in società per azioni, deve essere interpretato nel senso che il termine triennale (poi prorogato di un anno dalla l.r. Sicilia n. 6 del 1997) di utilizzo delle apposite riserve costituite dalle società a fronte dei versamenti diretti regionali “in conto futuro e determinato aumento di capitale” non ha, stante il chiaro testo della norma, carattere meramente programmatico, sicché dall’inutile decorso del termine senza che sia stato deliberato l’aumento consegue il venir meno della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale e la ripetizione dei versamenti secondo le ordinarie regole dell’indebito oggettivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di ammissione in chirografo, allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa, del credito della Regione Sicilia derivante dal versamento effettuato alla società “in bonis” ai sensi della l.r. cit., in quanto collegato ad un dato evento di aumento di capitale e non al generico versamento in conto capitale).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218, Legge Reg. Sicilia 19/06/1991 num. 39 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/05/1993 num. 15 art. 28, Legge Reg. Sicilia 07/03/1997 num. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2442, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)