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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 181 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-08, depositata il 1983-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:181
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14640

  • Riscossione delle imposte
  • Esecuzione forzata
  • Opposizione di terzo
  • Esclusione per i mobili che abbiano già formato oggetto di precedente vendita esattoriale a carico dello stesso contribuente
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, Cost., dell'art. 52, secondo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui preclude l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., quando i mobili esistenti presso l'abitazione del contribuente moroso sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso debitore, anche nell'ipotesi in cui il terzo proprietario sia persona diversa dall'aggiudicatario della precedente asta esattoriale. La Corte infatti ha già giudicato infondata - in riferimento agli stessi parametri costituzionali - la questione, sia pure riguardo ad altra - ma di identico contenuto - disposizione di legge (art. 207 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), ritenendo la norma pienamente giustificata dall'esigenza, di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione delle imposte. - S. nn. 13/1971 e 4/1973.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma secondo, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1977 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Foroni Ernesto ed altro e l'Esattoria del Comune di Sona ed altro, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 1978; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.; che la norma censurata preclude l'opposizione di terzi ex art. 619 c.p.c., quando i mobili esistenti presso l'abitazione del contribuente moroso, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale, a carico del medesimo debitore; che la questione è prospettata alla Corte anche in relazione all'ipotesi in cui il terzo proprietario sia persona diversa dall'aggiudicatario della precedente asta esattoriale, "per effetto di successivi atti traslativi del diritto di proprietà sui beni subastati durante il periodo di tempo compreso tra l'aggiudicazione e l'atto di affidamento";
punto 2
ritenuto altresì che il Presidente del Consiglio ha spiegato intervento per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale deduce l'infondatezza della questione anche alla stregua della pregressa giurisprudenza della Corte;
punto 3
considerato che questo Collegio ha in precedenti pronunzie (sentenze nn. 4 del 1973 e 13 del 1971) ritenuto l'infondatezza della questione-riguardo ad altra disposizione di legge (art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 "Approvazione del disegno di legge sulle imposte dirette"), la quale ha tuttavia lo stesso contenuto di quella ora censurata - anche in riferimento ai parametri invocati nel presente giudizio; che la "possibilità teorica" che il terzo proprietario reclamante sia ignaro della morosità tributaria dell'affidatario dei propri beni mobili e della circostanza che gli stessi siano stati oggetto di una precedente vendita esattoriale è prospettata dal giudice a quo senza alcun riferimento al caso di specie e nulla toglie, comunque, alle considerazioni svolte nelle richiamate pronunzie della Corte, secondo le quali la disposizione in esame è pienamente giustificata dall'esigenza, di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione delle imposte: nessun rilievo può, in questa prospettiva della giurisprudenza infatti attribuirsi ai rapporti intercorrenti tra il debitore e qualsiasi terzo, fatto apparire proprietario dei beni posti a disposizione dello stesso debitore, nella sua abitazione; che la Corte non ravvisa pertanto nella presente questione nuovi profili che possano indurla a scostarsi dalle decisioni in precedenza adottate.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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