Sez. 2, Sentenza n. 2444 del 15/03/1994 (Rv. 485705 - 01)
Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Consegna - Luogo | Della consegna della cosa venduta al vettore o allo spedizioniere - Luogo di esecuzione dell'obbligazione del venditore - Configurabilità.
Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Consegna - Luogo
In tema di compravendita, se la cosa venduta deve essere trasportata da un lugo all'altro, il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione del venditore va stabilito laddove quest'ultimo rimette la cosa venduta al vettore o allo spedizioniere per il trasporto al compratore, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., onde è a tale disposizione che deve farsi riferimento per stabilire il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione del venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)