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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 392 del 1995

Decisione
decisa il 1995-07-20, depositata il 1995-07-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:392
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21676

  • Regione sicilia
  • Disposizioni concernenti interventi nel comune di messina per la visita dei ministri esteri dei paesi dell'u.e.
  • Rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali
  • Ricorso del commissario dello stato
  • Lamentata violazione del principio di eguaglianza nonché incidenza sui principi dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico e di imparzialità e buon andamento della P.A.
  • Disposizioni concernenti la disciplina transitoria dell'attività venatoria
  • Lamentato contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale, di cui agli artt. 10 e 18, l. n. 157 del 1992
  • Sopravvenuta abrogazione, nelle more del giudizio di costituzionalità, delle disposizioni impugnate
  • Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
In ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la regione Sicilia, relativamente agli artt. 12 e 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, della delibera legislativa regionale in data 7 aprile 1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, dopo l'instaurazione del giudizio di costituzionalità, è stata promulgata la legge regionale in data 18 maggio 1995, n. 41, che, nel recepire la detta delibera legislativa, ha omesso le disposizioni impugnate, delle quali, con successiva legge regionale in data 29 maggio 1995, n. 48, è stata dichiarata l''abrogazionè. - Giurisprudenza conforme in tema di cessazione di materia del contendere. Da ultimo, v. S. n. 64/1995. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 13, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
  • art. 13, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
  • art. 13, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
  • art. 12 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
  • art. 13, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera legislativa, approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1995; Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e l'avv. Giovanni Lo Bue per la Regione;
punto 1
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera legislativa, approvata il 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio), per violazione degli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in relazione agli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992. Ad avviso del ricorrente, la prima delle disposizioni impugnate, che prevede il rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, per il motivo che il legislatore non potrebbe interrompere il procedimento elettorale se non in casi di eccezionale gravità, ritenuti non sussistenti nel caso in esame. L'art. 13, invece, detterebbe, seppure a termine, una disciplina dell'attività venatoria, in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.
punto 2
La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che, con riferimento all'art. 12, sia dichiarata cessata la materia del contendere, e, nei confronti dell'art. 13, la non fondatezza. La cessazione della materia del contendere è motivata con riferimento al fatto che il ricorso ha impedito l'entrata in vigore della norma di rinvio delle elezioni amministrative, che pertanto si terranno nella data originariamente prevista. Per quanto riguarda l'impugnazione dell'art. 13, la resistente sostiene che, poiché la legislazione statale prevede che le regioni a statuto speciale si adeguino entro il febbraio 1996 alla nuova legge sulla caccia (art. 29 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55), nessuna censura potrebbe essere rivolta alla legge impugnata, che prevede l'adeguamento entro il 31 gennaio 1996.
punto 3
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19 maggio 1955 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale 18 maggio 1995, n. 41) omettendo le disposizioni oggetto della presente impugnativa. Successivamente, delle disposizioni impugnate è stata dichiarata l'"abrogazione" da parte della legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).
punto 4
Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato sono gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio). Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della Costituzione, nonché l'art. 14 dello Statuto, per mancato rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992. Come richiamato nelle premesse in fatto, il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, che, nel recepire la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, ha omesso le disposizioni impugnate, delle quali, successivamente, è stata dichiarata l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48). Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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