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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 488 del 1990

Decisione
decisa il 1990-10-09, depositata il 1990-10-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:488
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16558

  • Istruzione pubblica
  • Scuole secondarie ed artistiche
  • Docenti che abbiano prestato servizio con nomina annuale, nell'anno scolastico 1981-82, in qualità di supplenti con nomina del provveditorato agli studi
  • Immissione in ruolo
  • Mancata previsione
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata, alla stregua del sopravvenuto d.l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni in l. 4 luglio 1988, n. 246. - O. nn. 1120/1988, 98/1989.

Norme impugnate

  • art. 34 legge 20 maggio 1982, n. 270
  • art. 57 legge 20 maggio 1982, n. 270

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Romei Paride ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 (pervenuta a questa Corte il 5 giugno 1990) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati non di ruolo della scuola secondaria ed artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-1982; che, secondo il giudice a quo, da tale omissione deriverebbe disparità di trattamento tra i docenti in questione e gli insegnanti incaricati per l'anno 1980-1981;
punto 2
Considerato che, nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, gli insegnanti elementari e i docenti della scuola secondaria ed artistica in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con supplenza annuale conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in ruolo con decorrenza 10 settembre 1982; che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare nelle analoghe questioni di cui alle ordinanze n. 1120 del 1988 e n. 98 del 1989;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze