Sez. 1 - , Ordinanza n. 38733 del 06/12/2021 (Rv. 663528 - 01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA' | Responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. - Fatti distrattivi dell’amministratore – Prova della irrecuperabilità delle somme distratte - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA'
In tema responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. per gli atti distrattivi compiuti dall'amministratore in danno della società, l'esperibilità della relativa azione non è subordinata alla prova dell'impossibilità di ottenere dall'autore materiale dell'illecito la restituzione di quanto sottratto, poiché il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci sorge già con l'accertamento dell'esistenza del fatto dannoso e della sua imputabilità al danneggiante.
Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)