diritto.io

Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai

Testo in vigore al

Art. 4 Delega al'totaiotdelle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

1. Dopo l'articolo 534 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 534-bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). - Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591 -bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione".

Art. 5 Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili

1. Dopo l'articolo 591-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta', il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617".

Art. 6 Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

1. Dopo l'articolo 534-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta' il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617".

Art. 7 Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate dal giudice dell'esecuzione

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di procedura civile", e' inserito il seguente:
"Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, e' stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.
Il compenso dovuto al notaio e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".

Art. 8 Determinazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati delegate dal giudice dell'esecuzione

1. Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 169-bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".

Art. 9 Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni immobili

1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 179-ter (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). - Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili".

Art. 10 Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

1. Dopo l'articolo 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 169-ter (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). - Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri".

Art. 11 Distribuzione degli incarichi

1. Dopo l'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 179-quater (Distribuzione degli incarichi). - Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.
Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti".

Art. 12 Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile

1. All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma primo e' premesso il seguente:
"Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591- bis".

Art. 13 Conversione del pignoramento

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 495 (Conversione del pignoramento). - In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati.
Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.
L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita'".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick

Art. 13-bis Norma transitoria

1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.

2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilita' per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice puo' impartire le necessarie disposizioni affinche' siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione.