Sez. 3, Sentenza n. 21384 del 04/11/2005 (Rv. 585262 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" | Vendita forzata - Bene gravato da diritti reali parziali o da diritti personali - Tutela dell'acquirente - Evizione - Esclusione - Azioni ex art. 1489 cod. civ. - Esperibilità - Limiti.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS"
In tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora l'immobile aggiudicato risulti gravato da diritti reali non apparenti nè indicati negli atti della procedura, senza che l'aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questo il diritto a far valere non la garanzia per evizione, limitata al solo diritto di proprietà, ma quelle di cui all'art. 1489 cod. civ. secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole incontrano una deroga nella vendita forzata solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall'art. 2922, primo comma, cod. civ.. Altrettanto vale con riferimento al caso in cui l'immobile espropriato sia gravato da un diritto personale (nella specie locazione), sottoposto dall'art. 1489 cod. civ. allo stesso trattamento dei diritti reali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 2922
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)