Sez. 1, Sentenza n. 12726 del 28/11/1992 (Rv. 479773 - 01)
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere | Indennizzi per la confisca dei beni da parte del governo libico - Posizione di diritto soggettivo - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità dell'amministrazione per ritardo nell'adempimento - Configurabilità - Presupposti.
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere
Rispetto all'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1066 (per la confisca dei beni da parte del governo libico) il cittadino italiano è titolare di una semplice aspettativa, mentre la sua posizione diviene di diritto soggettivo a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal successivo art. 4 e dagli artt. 6 e segg. della legge 26 gennaio 1980 n. 16, con cui si perfeziona la fattispecie costitutiva del credito. Pertanto, prima dell'emanazione di tali provvedimenti, non è configurabile una responsabilità dell'amministrazione per ritardo nell'adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 06/12/1971 num. 1066 art. 1, Legge 26/01/1980 num. 16 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)