diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22302 del 15/07/2022 (Rv. 665340 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Presunzione legale in favore dell’erario - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Dichiarazioni rese da terzi - Valore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665340-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le dichiarazioni provenienti da soggetti legati da rapporti di parentela con il contribuente, in assenza di ulteriori elementi, fossero insufficienti ad integrare la prova contraria posta a suo carico).

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)