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Sez. 1, Sentenza n. 3961 del 02/10/1989 (Rv. 463798 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA - VEICOLO NUOVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463798-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA - VEICOLO NUOVO - CONDIZIONI.*

La confisca di veicolo, obbligatoriamente contemplata dall'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, per il caso di circolazione senza il rilascio della prescritta carta, prescinde dalla circostanza che sussistano i requisiti per conseguire l'immatricolazione, ma postula la ricorrenza della violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del codice stradale (nono comma, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 della legge 10 febbraio 1982 n. 38), e, pertanto, non trova applicazione quando si tratti di veicolo nuovo, conforme al tipo omologato, per il quale siano in corso le operazioni di approvazione ed immatricolazione e che circoli entro il periodo di durata massima del foglio di via provvisorio (sessanta giorni), essendo configurabile, in quest'ultima ipotesi, la diversa infrazione di cui all'art. 64 del codice stradale. (Conf 2849/89, mass n 463082).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Cod. Strada art. 64, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 64, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)