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Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022 (Rv. 665273 - 02)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Atto impositivo - Pretesa di interessi contestuale al debito d'imposta - Difetto di motivazione relativo agli accessori - Conseguenze - Invalidità parziale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665273-02

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva, l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interessi richiesti in via contestuale al debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)