diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19714 del 08/08/2017 (Rv. 645356 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Trasferimento di residenza in altro Comune – Nullità della notifica – Doppia dichiarazione al Comune lasciato e a quello di nuova destinazione – Necessità.
Stato
decisa il 2017-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645356-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

Ai fini della nullità della notifica il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, non solo deve produrre una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, ma deve anche provare la tempestiva dichiarazione fatta al comune che ha abbandonato con la stessa decorrenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, DPR 31/01/1958 num. 136 art. 16, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)