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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 79 del 1978

Decisione
decisa il 1978-07-13, depositata il 1978-07-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:79
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16189

  • Processo penale
  • Impugnazioni
  • Sentenza di primo grado che abbia prosciolto l'imputato per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti
  • Esclusione del diritto dell'imputato di proporre appello
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima "in parte qua". - S. n. 73/1978.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze 17 ottobre 1975, 19 ottobre 1976 e 5 novembre 1976 della Corte di cassazione, iscritte al n. 226 del registro ordinanze 1976 e ai nn. 324 e 533 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 dell'anno 1976, n. 251 dell'anno 1977 e n. 25 dell'anno 1978. Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto del solo imputato di appellare la sentenza del giudice di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti;
punto 2
considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze di remissione la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 73 del 1978 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte impugnata;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 73 del 1978. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze