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REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/93 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura4, spetta al Consiglio istituire un regime comunitario di controllo;

considerando che il successo della politica comune della pesca comporta l'applicazione di un efficace regime di controllo riguardante tutti gli aspetti di detta politica;

considerando che, a tal fine, è necessario prevedere disposizioni per il controllo delle misure di conservazione e di gestione delle risorse, misure strutturali, misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, nonché sanzioni per l'inosservanza delle medesime, che devono essere applicate all'intero settore delle attività di pesca, dal produttore al consumatore;

considerando che siffatto regime può raggiungere il risultato voluto soltanto se gli operatori riconoscono che è giustificato;

considerando che il controllo compete innanzi tutto agli Stati membri; che la Commissione cerca di assicurare che gli Stati membri controllino e prevengano le infrazioni in modo equo; che pertanto è opportuno accordarle i mezzi finanziari, giuridici e legislativi necessari per assolvere tale compito il più efficacemente possibile;

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca5 ha dimostrato l'esigenza di potenziare i controlli sull'applicazione delle disposizioni riguardanti la conservazione delle risorse alieutiche;

considerando che il rispetto delle misure di conservazione e gestione delle risorse alieutiche esige una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori a vario titolo interessati alla pesca;

considerando che la politica di gestione delle risorse alieutiche, la quale si fonda segnatamente sui totali ammissibili di cattura (TAC), i contingenti e le misure tecniche, deve essere integrata da una gestione dello sforzo di pesca che implichi un controllo delle capacità e delle attività di pesca;

considerando che, per poter tenere sotto controllo tutte le catture e tutti gli sbarchi, gli Stati membri devono vigilare, in tutte le acque marittime, sulle attività di pesca delle navi comunitarie e su tutte le attività connesse permettendo di verificare l'applicazione della normativa prevista dalla politica comune della pesca;

considerando che è essenziale che gli Stati membri collaborino a livello operativo nel corso delle ispezioni in mare delle attività di pesca, onde consentire ispezioni efficaci ed economicamente giustificate, in particolare per quanto concerne le operazioni effettuate in acque al di fuori della giurisdizione o della sovranità di uno Stato membro;

considerando che l'attuazione della politica comune della pesca esige misure di controllo concernenti le navi battenti bandiera di un paese terzo operanti nelle acque comunitarie e, in particolare, un regime di comunicazione dei loro movimenti e delle specie presenti a bordo senza che ciò pregiudichi il diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali e la libertà di navigazione nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia;

considerando che l'attuazione da parte degli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di progetti pilota che sono applicabili a determinate categorie di navi permetterà al Consiglio di decidere prima del 1° gennaio 1996 se introdurre un sistema di sorveglianza via satellite oppure un sistema alternativo;

considerando che la gestione della pesca mediante la fissazione del TAC esige una conoscenza dettagliata della composizione delle catture parimenti necessaria per le altre procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3760/92; che ciò comporta che ogni capitano di peschereccio tenga un giornale di bordo;

considerando che è necessario che lo Stato membro di sbarco sia in grado di controllare gli sbarchi sul suo territorio e che a tal fine è opportuno che i pescherecci registrati in altri Stati membri notifichino allo Stato membro di sbarco la loro intenzione di sbarcare sul suo territorio;

considerando che è essenziale che, al momento dello sbarco, i dati riportati nei giornali di bordo vengano precisati e confermati; che a tal fine è necessario che gli interessati alle attività di sbarco e di smercio delle catture dichiarino i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati;

considerando che, allo scopo di prevedere esenzioni dall'obbligo di tenere un giornale di bordo o di compilare una dichiarazione di sbarco da parte di piccoli pescherecci per i quali detto obbligo costituirebbe un onere sproporzionato rispetto alle loro capacità di pesca, è necessario che ogni Stato membro controlli le attività dei suddetti pescherecci mettendo in atto un sistema di campionatura;

considerando che, allo scopo di garantire il rispetto delle misure commerciali e di conservazione della Comunità, tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità debbono essere accompagnati, fino al primo punto di vendita, da un documento di trasporto che ne identifichi l'origine;

considerando che le limitazioni alle catture debbono essere gestite a livello sia della Comunità che degli Stati membri; che gli Stati membri debbono registrare gli sbarchi e notificarli alla Commissione mediante trasmissione informatizzata; che è quindi necessario prevedere eccezioni dal suddetto obbligo per lo sbarco di piccole quantità la cui trasmissione informatizzata costituirebbe un onere sproporzionato, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario, per le autorità degli Stati membri;

considerando che, per assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme delle risorse sfruttate, si possono estendere alle riserve per le quali non sono previsti TAC o contingenti le disposizioni relative al giornale di bordo, alle dichiarazioni degli sbarchi e delle vendite, nonché alle informazioni riguardanti i trasbordi e la registrazione delle catture;

considerando che gli Stati membri devono essere informati dei risultati dell'attività svolta da loro da loro navi in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi o in acque internazionali; che occorre quindi imporre ai capitani delle navi di cui trattasi degli obblighi relativi al giornale di bordo a alle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo; che i dati raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati alla Commissione;

considerando che la gestione della raccolta e del trattamento dei dati esige la creazione di basi di dati informatizzate che consentono, in particolare, controverifiche dei dati; che la Commissione ed i suoi agenti debbono quindi avere accesso a dette basi di dati mediante trasmissione informatizzata, allo scopo di effettuarne la verifica;

considerando che l'osservanza delle disposizioni relative all'impiego degli attrezzi da pesca non può essere adeguatamente garantita qualora siano tenute a bordo reti con maglie di varie dimensioni, a meno che siano oggetto di misure supplementari di controllo; che per talune attività specifiche di pesca può essere opportuno stabilire norme specifiche, quale la normativa per una rete unica;

considerando che è necessario, nel caso in cui il contingente di uno Stato membro sia esaurito o nel caso in cui il TAC stesso sia esaurito, che la Commissione vieti con una decisione le attività di pesca;

considerando che è necessario riparare il danno subito da uno Stato membro che non abbia esaurito il proprio contingente, la propria assegnazione di una quota di una riserva, o gruppo di riserve, al momento della chiusura della pesca dovuta ad esaurimento del TAC; che a tal fine si dovrebbe prevedere un sistema di compensazione;

considerando che, qualora il presente regolamento non sia stato rispettato dal responsabile di un peschereccio, detto peschereccio deve essere oggetto di ulteriori misure di controllo a scopi conservativi;

considerando che, per garantire la gestione efficiente delle misure adottate, è necessario prevedere un sistema di dichiarazioni in conformità degli obiettivi di gestione e delle strategie fissati dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 applicabile ad uno Stato membro che abbia oltrepassato il proprio contingente;

considerando che l'adeguamento delle capacità di cattura alle risorse disponibili è uno dei principali obiettivi della politica comune della pesca; che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3670/92, spetta al Consiglio fissare gli obiettivi e le strategie di ristrutturazione dello sforzo di pesca; che occorre anche assicurare l'osservanza delle misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, in particolare da parte degli operatori interessati dall'applicazione di dette misure; che è quindi indispensabile che ciascuno Stato membro effettui, oltre ai controlli finanziari già previsti dalla normativa comunitaria, controlli tecnici volti ad accertare la corretta esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio;

considerando che è necessario stabilire norme generali che permettano ad ispettori comunitari nominati dalla Commissione di garantire l'applicazione uniforme delle norme comunitarie e di verificare il controllo effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che, per salvaguardare l'obiettività delle verifiche, è importante che gli ispettori comunitari possano, a determinate condizioni, effettuare missioni senza preavviso ed in modo indipendente, per verificare le operazioni di controllo effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri; che dette missioni non comporteranno in nessun caso il controllo di persone fisiche;

considerando che le misure adottate a seguito di infrazioni possono variare da uno Stato membro all'altro e che ciò è considerato iniquo dai pescatori; che l'assenza di sanzioni dissuasive in alcuni Stati membri nuoce all'efficacia del controllo e che, in siffatta situazione, occorre che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie e non discriminatorie atte a prevenire e reprimere le irregolarità, istituendo in particolare un elenco di sanzioni che privi effettivamente i contravventori dell'utile economico derivato dalle loro infrazioni;

considerando che, qualora lo Stato membro di sbarco non persegua efficacemente le irregolarità, risultano ridotte le possibilità offerte allo Stato membro di bandiera di garantire il rispetto del regime di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche; che è pertanto necessario prevedere che le catture effettuate illegalmente vengano imputate al contingente dello Stato membro di sbarco ove questo non abbia agito con la dovuta efficacia;

considerando che è d'uopo che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione in merito alle attività ispettive da essi svolte e alle misure prese in seguito a violazioni di provvedimenti comunitari;

considerando che per determinate misure fissate dal presente regolamento è opportuno prevedere norme attuative particolareggiate;

considerando che deve essere garantita la riservatezza dei dati raccolti nel quadro del presente regolamento;

considerando che il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di controllo, le quali pur rientrando nel suo campo d'applicazione, vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto comunitario;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2241/87, ad eccezione, tuttavia, dell'articolo 5 che resta in vigore in attesa dell'adozione degli elenchi previsti all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento;

considerando che, ai fini dell'attuazione di disposizioni specifiche previste da taluni articoli, è necessario prevedere un periodo transitorio per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di stabilire ed adeguare le proprie procedure ai requisiti della nuova normativa;

considerando che le disposizioni di taluni articoli entreranno in vigore il 1° gennaio 1999 in quanto riguardano le attività di pesca nel Mediterraneo ove la politica comune della pesca non è ancora stata applicata integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. SMET