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Sez. L, Sentenza n. 2910 del 25/03/1987 (Rv. 452025 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - RIVALUTAZIONE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 MAGGIO 1946 - APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GAS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452025-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - RIVALUTAZIONE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 23 MAGGIO 1946 - APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GAS - ESCLUSIONE.*

La disciplina in tema di rivalutazione degli scatti di anzianità, dettata dall'accordo interconfederale 23 maggio 1946 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098) non è applicabile - ostandovi l'esplicita esclusione prevista dall'art. 38 dello stesso accordo - ai dipendenti delle aziende del gas, il cui assetto economico è disciplinato da apposite norme, prevalenti per il criterio di specialità e per quello in tema di successione delle leggi nel tempo, e, in particolare, dal d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 1059, con cui è stata attribuita efficacia erga omnes all'accordo 25 ottobre 1957, il quale non enuncia il principio della rivalutazione automatica degli aumenti di retribuzione commisurati all'anzianità. (V 2494/85, mass n 440332; (V 1676/85, mass n 439648).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/05/1946 num. 38, Contr. Coll. 25/10/1957, DPR 28/07/1960 num. 1098 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 1059

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)