Sez. 4, Sentenza n. 12 del 14/04/1988 Ud. (dep. 03/01/1989) Rv. 180068 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SORPASSI - DIVIETO - PROSSIMITÀ DI INCROCIO - SENSO DI MARCIA - INDIFFERENZA AI FINI DEL DIVIETO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - RIPRISTINO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SORPASSI - DIVIETO - PROSSIMITÀ DI INCROCIO - SENSO DI MARCIA - INDIFFERENZA AI FINI DEL DIVIETO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - RIPRISTINO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - SUSSISTENZA.*
In tema di circolazione stradale, il divieto di effettuare il sorpasso, secondo quanto dispone l'art. 106, comma nono, cod. strad. (T.U. 15 giugno 1959 n. 393), vige finché il mezzo resti in zona prossima ad incrocio, indipendentemente dal senso della traiettoria di marcia; pertanto, il conducente di autoveicolo, nel caso che altro veicolo si immetta da strada laterale confluendo nella corrente di traffico che lo concerne, ha Obbligo di adeguarsi alle nuove condizioni di traffico, essendogli precluso, in prossimità di incrocio, il sorpasso, ed, anzi, dovendo provvedere celermente ad assumere una adeguata distanza di sicurezza rallentando la velocità, in ossequio al disposto di cui all'art. 107, comma primo, ridetto cod. strad.. (V mass n 158116; (V mass n 112782).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 106 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 106 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)