Sez. 1, Sentenza n. 137 del 22/01/1970 (Rv. 344891 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO - OBBLIGAZIONE AUTONOMA DELL'APPALTATORE - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO - OBBLIGAZIONE AUTONOMA DELL'APPALTATORE - INSUSSISTENZA.*
Un rapporto di connessione necessaria lega il negozio di mutuo contratto da un comune con le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo, rilasciate all'istituto mutuante a garanzia ed a copertura delle singole rate di rimborso del mutuo, e che l'appaltatore delle imposte di consumo e tenuto ad accettare. Con l'accettazione delle delegazioni l'appaltatore delle imposte di consumo non assume un'obbligazione autonoma, ma compie un atto esecutivo del contratto di appalto, insuscettibile di tassazione separata da quella del mutuo. I concorrenti negozi, infatti, anche se riconducibili ciascuno ad una propria ontologica configurazione giuridica, in dipendenza di Disposizioni normative (art 94 del tu sulla finanza locale ed art 299 della legge comunale e provinciale, vengono formati congiuntamente, cosi da comporsi in complessiva unita, della quale tutti e ciascuno si presentano come elementi oggettivamente inscindibili. (V 1278-68 massima 332830).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 94, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 299, Legge 18/12/1959 num. 1079 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)