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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8280 del 23/03/2023 (Rv. 667426 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contributi pubblici - Disciplinare collegato alla erogazione – Applicabilità dell’art. 1341 c.c. – Esclusione - Ragioni. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667426-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

In tema di erogazione di contributi pubblici, al disciplinare che regola la fase attuativa e l'eventuale decadenza dal finanziamento non è applicabile l'art. 1341 c.c., sia perché esso accede al provvedimento autoritativo di riconoscimento del contributo mutuandone a pieno i connotati, sia perché la nozione di condizioni generali di contratto è eccentrica rispetto a clausole

contrattuali elaborate da uno dei contraenti con riferimento ad un singolo negozio e fatta salva la possibilità dell'altro contraente di apprezzarne il contenuto e richiederne le necessarie modifiche, sia, infine, in quanto il disciplinare in parola, non essendo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, non rientra nello schema del "contratto per adesione", rispetto al quale soltanto viene in rilievo l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie.

Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)