Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Art. 49
1. Fino all'approvazione del regolamento interno previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale sara' disciplinata dalle seguenti norme:
2. Il Presidente e' eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando tra i votanti anche le schede bianche. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti:
1) a parita' di voti ha la preferenza il piu' anziano di eta'.
Nello stesso modo si procede alla elezione del Vice presidente e successivamente, a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.
Art. 50
1. Per la destinazione alla Delegazione regionale della Corte dei conti e' collocate fuori ruolo un consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in eccedenza ai posti fuori ruolo previsti per i magistrati della corte dei conti.
2. Ai servizi della Delegazione puo' essere assegnato anche personale dei gruppi B e C e subalterno dipendente dall'Amministrazione regionale.
Art. 51
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano alla Delegazione della Corte dei conti in Sardegna le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.
Art. 52
1. Le spese per il funzionamento della Delegazione della Corte dei conti in Sardegna sono a carico dello Stato.
Art. 53
1. Le entrate erariali di cui all'art. 8 dello Statuto saranno devolute alla Regione a decorrere dal 1 gennaio 1950.
2. Dalla stessa data dovra' effettuarsi il trasferimento alla Regione dei servizi ad essa spettanti e degli oneri connessi.
3. Fino al 31 dicembre 1949 il totale gettito delle entrate indicate nel primo comma sara' devoluto allo Stato, il quale provvedera' al finanziamento dei servizi da trasferire alla Regione e mettera' a disposizione della medesima le somme occorrenti per le spese di funzionamento degli organi regionali e di primo impianto degli uffici, salvo conguaglio.
4. Entro il 31 dicembre 1949 la Regione dovra' predisporre ed approvare il proprio bilancio in modo da poterne iniziare la gestione il 1 gennaio 1950.
Art. 54
1. Le attivita' svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato saranno soggette alla vigilanza delle Amministrazioni statali, tecniche e finanziarie, secondo norme da determinarsi con provvedimenti del Ministro competente, udita la Giunta regionale, sempre che leggi dello Stato non dispongano diversamente.
Art. 55
1. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale sarda.
2. Nei confronti della suddetta Amministrazione si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvate rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonche' gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e le Amministrazioni regionali, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
4. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra lo Stato e la Regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 56
1. I piani territoriali di coordinamento sono compilati a cura dell'Ente regione in base ai criteri indicati nell'art. 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. I piani regolatori comunali, compilati e pubblicati a tenore delle disposizioni contenute nella suindicata legge urbanistica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 57
1. Del Comitato regionale di coordinamento trasporti per la Sardegna, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte il componente della Giunta regionale incaricato di sostituire il Presidente della Giunta medesima e l'altro componente incaricato di sovrintendere ai servizi automobilistici e tramviari.
2. Il primo di essi assume le funzioni di presidente del Comitato.
Art. 58
1. Il Comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sempre sentito per la concessione di nuovi autoservizi di linea per viaggiatori e merci, nonche' per la modifica delle clausole vigenti di concessioni riguardanti le modalita' di esercizio dei servizi medesimi.
2. Ove s'intenda adottare un provvedimento disforme dal parere del Comitato regionale, dovra' farsi constare il motivo della diversa determinazione.
Art. 59
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato la Regione 6 tenuta ad osservare i criteri stabiliti dal Ministro competente. Questi ha facolta' di disporre i controlli che si rendano necessari e di annullare o di revocare i provvedimenti che siano in contrasto con le disposizioni di legge e con i criteri da esso stabiliti.
2. L'annullamento puo' essere disposto non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale.
Art. 60
1. L'Alto Commissario per la Sardegna esercitera' le attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore lino all'insediamento della Giunta regionale.
Art. 61
1. Dalla data di cessazione dell'Alto Commissariato per la Sardegna e fino al 31 dicembre 1949, il Rappresentante del Governo esercita, anche per gli affari in corso, le attribuzioni amministrative gia' spettanti all'Alto Commissario e alla Consulta regionale ai sensi del regio decreto 16 marzo 1944, n. 90, e successive modificazioni.
2. Nei riguardi delle funzioni di cui sopra la Ragioneria regionale e la Corte dei conti conserveranno le attribuzioni gia' esercitate presso l'Alto Commissariato, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 e dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, nn. 414 e 428 e restera' ferma la competenza del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna, prevista dalle disposizioni legislative vigenti.
Art. 62
1. Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Art. 63
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA - TUPINI - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 76. - FRASCA