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Sez. 2, Sentenza n. 1658 del 04/03/1996 (Rv. 496115 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE | Fondo concesso in locazione - Superfici aggiuntesi per effetto di alluvione - Possesso del proprietario del fondo - Estensione - Possesso "animo domini" del conduttore - Condizioni - "interversio possessionis" - Necessità - Prosecuzione nel pagamento del canone originario - Inidoneità.
Stato
decisa il 1996-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496115-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE

Il proprietario del fondo ceduto in locazione ad un terzo estende il suo possesso anche alla superficie che via via si aggiunge al (suo) fondo per effetto di alluvione, con la conseguenza che il conduttore, il quale estende alla superficie che progressivamente si aggiunge per effetto della alluvione solo il possesso materiale di cui gode per effetto del rapporto di locazione, non può iniziare a possedere, animo domini, tale superficie senza un atto che manifesti inequivocamente al possessore il mutamento dell'animus (interversione del possesso) neppure se, nonostante l'incremento, sia rimasto invariato il canone locativo, dato che tale situazione di fatto non può in alcun modo tradursi in un atto di opposizione del detentore contro il possessore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 941, Cod. Civ. art. 1141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)