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Sez. 5, Ordinanza n. 118 del 27/01/1969 Cc. (dep. 08/03/1969) Rv. 110605 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE -IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE DEL QUERELANTE COSTITUITOSI PARTE CIVILE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - IMPUGNABILITA DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA COSTITUITASI PARTE CIVILE O DI UN SUO MANDATARIO.*
Stato
decisa il 1969-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110605-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE -IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE DEL QUERELANTE COSTITUITOSI PARTE CIVILE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - IMPUGNABILITA DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA COSTITUITASI PARTE CIVILE O DI UN SUO MANDATARIO.*

La impugnazione della parte civile contro le Disposizioni della sentenza che concernono i soli interessi civili (e tale e anche - per espresso disposto dell'art.382 stesso codice - l'impugnazione per le spese processuali poste a carico del querelante nei casi di proscioglimento dell'imputato) deve essere proposta dalla parte stessa personalmente o da un suo mandatario munito di procura speciale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)