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Sez. 1, Sentenza n. 1411 del 07/03/1995 Cc. (dep. 12/04/1995) Rv. 200919 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Competenza | Pluralità di sentenze di condanna - Competenza del giudice che ha pronunciato l'ultima di esse - Sussistenza anche quando tale sentenza non sia compresa nel cumulo - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200919-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Competenza

In forza del criterio stabilito dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice che deve provvedere, in sede esecutiva, all'applicazione o alla revoca dei benefici indicati negli artt. 672 e 674 cod. proc. pen., come pure pure alla risoluzione degli incidenti relativi alla unificazione delle pene concorrenti, va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione penale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale a ciò deputato dal legislatore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)