Sez. 1, Sentenza n. 1302 del 28/09/1981 Cc. (dep. 10/11/1981) Rv. 150906 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PERMESSI - CONDANNATO CHE SIA ANCHE IN STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA - COMPETENZA DEL GIUDICE DI COGNIZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PERMESSI - CONDANNATO CHE SIA ANCHE IN STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA - COMPETENZA DEL GIUDICE DI COGNIZIONE.*
Nel caso che un medesimo soggetto si trovi nella duplice condizione di condannato in espiazione di pena e di imputato in stato di custodia preventiva, la Competenza a concedere i permessi spetta in via esclusiva al giudice di cognizione il quale può peraltro utilizzare quegli stessi criteri valutativi di cui si servirebbe il magistrato di sorveglianza, anche mediante assunzione di informazioni sul comportamento in carcere del richiedente.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)