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Sez. L, Sentenza n. 13553 del 21/07/2004 (Rv. 574741 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Bracciante agricolo - Diritto all'indennità di malattia - Presupposto - Iscrizione nell'elenco nominativo annuale o trimestrale anteriore alla malattia - Difetto di pubblicazione dell'elenco - Prova del numero minimo di giornate lavorative - Mezzo - Certificato ex art. 4, quarto comma, D.Lgt. n. 212 del 1946 - Rilevanza.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574741-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 D.L. Lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (da integrare con le disposizione del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova de numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del D.Lgt. n. 212 del 1946).

Riferimenti normativi: Legge 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)