Sez. 2, Sentenza n. 231 del 25/01/1969 (Rv. 338188 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESECUZIONE DELL'OPERA - OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA - NATURA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESECUZIONE DELL'OPERA - OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA - NATURA.*
In materia di obbligazioni inerenti all'Esercizio di un'attivita professionale, l'impegno assunto dal professionista costituisce di regola una obbligazione di mezzi, e non di risultato, in quanto il professionista S'impegna a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non di conseguirlo. (V 459-67, massima n 326403 961-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)