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Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 12/03/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153394 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - DIBATTIMENTO - NULLITÀ INTERMEDIE SCATURENTI DALLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ED INCORSE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONE DIFENSIVA INFONDATA - MOTIVAZIONE ERRONEA DEI GIUDICI - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153394-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - DIBATTIMENTO - NULLITÀ INTERMEDIE SCATURENTI DALLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ED INCORSE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONE DIFENSIVA INFONDATA - MOTIVAZIONE ERRONEA DEI GIUDICI - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Le nullità intermedie scaturenti dalla violazione del diritto di difesa ed incorse nel giudizio di primo grado si sanano, a norma dell'art. 185, ultimo comma, cod. proc. pen., con la definizione del giudizio di appello, essendo insanabili - per quel che concerne lo imputato - soltanto le inosservanze che si concretano nell'omessa citazione e nell'assenza del difensore dal dibattimento. Tuttavia l'errore dei giudici circa il termine di sanatoria delle anzidette nullità intermedie non è causa di Invalidità della decisione nel caso di deduzione difensiva palesemente infondata, ossia nel caso di inesistenza della riferita inosservanza formale, posto che in tal modo nessun nocumento o pregiudizio si è verificato per l'imputato e per la sua difesa. (nella specie, esclusa la denunciata nullità, cui i giudici di merito avevano erroneamente attribuito la qualifica di nullità relativa col conseguente riferimento al termine di sanatoria di cui all'art. 471 cod. proc. pen., si è, nel sottolineare la ininfluenza dell'errore sulla decisione, affermato che una diversa conclusione si attesterebbe su posizioni di esasperata logica formalistica in contrasto con gli effettivi interessi di giustizia). (non risultano precedenti in termini).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)