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Sez. 1, Sentenza n. 7310 del 22/12/1999 Cc. (dep. 10/02/2000) Rv. 215240 - 01

ARMI - IN GENERE | Confisca - Obbligatorietà a norma dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 - Casi in cui non va disposta - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215240-01

ARMI - IN GENERE

Nell'applicazione della confisca a tutti i reati concernenti le armi, a norma dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, si prescinde dalla condanna della persona non estranea al processo, ma non dalla valutazione dell'estraneità di questa al reato. Ne consegue che non può essere disposta la confisca allorché nei confronti del soggetto sia stata disposta l'archiviazione per infondatezza della "notitia criminis", qualunque sia la causa e sempre che si tratti di cose non oggettivamente criminose in senso assoluto. (Fattispecie relativa a detenzione, suscettibile di essere autorizzata, di una collezione di armi acquisita per diritto di successione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)