Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 dicembre 1968, n. 7/68 che ha ritenuto l'incompatibilita' dell'art. 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 in relazione al disposto dell'art. 16 del Trattato di Roma istitutivo della Comunita' economica europea;
Visto il ricorso proposto dalla Commissione delle Comunita' europee in data 3 novembre 1971 davanti alla Corte di giustizia delle Comunita' europee per far dichiarare l'inadempienza dello Stato italiano alla decisione surrichiamata della Corte stessa;
Considerato che la causa relativa all'inadempienza dello Stato italiano e' stata discussa nell'udienza del 17 maggio 1972 davanti alla Corte di giustizia delle Comunita' europee e che la pronuncia della Corte e' imminente;
Riconosciuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere a modificare la vigente legislazione sulla esportazione delle opere di interesse artistico e storico, al fine di dare attuazione, prevenendo una pronuncia di condanna per inadempimento, alla decisione della Corte di giustizia surrichiamata e nel tempo stesso di assicurare adeguata protezione del patrimonio artistico nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. L'articolo 35 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dal seguente:
"E' vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.
Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.
Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze".
Art. 2
1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore degli archivi, possono, con provvedimenti generali, stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche costituenti l'intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico nazionale di una determinata epoca storica, nonche' delle cose. di interesse bibliografico, documentale od archivistico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Art. 3
1. Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui all'art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea.
2. Anche nei casi previsti dal precedente comma restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza di esportazione, compreso l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare.
3. E' data facolta' agli interessati di presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e purche' il diritto al rimborso non sia prescritto, apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato, dal 1 gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Art. 4
1. L'art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dal seguente:
"Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.
Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di acquisto e' proposto dal Ministro stesso.
Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito secondo le modalita' di cui all'art. 37".
Art. 5
1. La disposizione di cui alla lettera f) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e' sostituita dalla seguente:
"f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovritendenza archivistica, che esercita la funzione di ufficio di esportazione.
Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Ministro per l'interno ha facolta' di acquistare, per il valore dichiarato nella richiesta stessa, le cose che presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini dell'esercizio della predetta facolta', nei confronti dei beni per i quali viene richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di acquisto e' proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.
La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico".
Art. 6
1. Il primo comma dell'art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dai seguenti: "Salvo quanto e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:
1) fino a lire 1.000.000: otto per cento;
2) da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;
3) da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;
4) oltre lire 21.000.000: trenta per cento.
2. Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico.
Art. 7
1. Restano ferme le altre norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089, del Regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico.
2. Continua altresi' ad applicarsi quanto agli stessi fini e' disposto, in materia di vigilanza sugli archivi privati, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutato in lire 20 milioni per la prevista minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di esportazione di cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario e, quanto a lire 200 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 luglio 1972
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO -
MEDICI - GONELLA -
VALSECCHI - MALAGODI
MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 135. - CARUSO