Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/2016 (Rv. 638510 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Procedimento monitorio - Rinuncia agli atti da parte del ricorrente prima della scadenza del termine per l'opposizione - Accettazione dell'ingiunto - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo monitorio per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione da parte dell'ingiunto si rende necessaria solo quando questi abbia assunto la veste di parte costituita mediante opposizione, e non anche quando, pur essendo già pendente il rapporto processuale per l'intervenuta notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il contraddittorio sia soltanto eventuale, non essendo stata ancora esercitata la facoltà di proporre opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)