Sez. 2 - , Sentenza n. 7074 del 27/01/2021 Cc. (dep. 23/02/2021) Rv. 280619 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE | Autoriciclaggio – Condotta dissimulatoria – Momento della sua realizzazione – Indicazione – Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE
In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'esclusione del delitto di autoriciclaggio nella condotta dell'amministratore che aveva trasferito somme dai conti di due condominii amministrati a conti esteri di società speculative, osservando che tali attività integravano l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)