Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 342 del 1989
Massime (1)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 2 e 10 del registro ricorsi 1989.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati, rispettivamente, il 2 e 9 febbraio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno) per violazione degli artt. 81, 117, 118, 119 e 125 Cost.;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
punto 2
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno), sollevata, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze