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Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 09/11/2000 (Rv. 541538 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Autoveicolo - Appartenenza ad entrambi (art. 177 cod. civ.) - Dichiarazione di un solo coniuge per l'iscrizione o trascrizione nel P.R.A. (artt. 13 e 16 R.D. 1814 del 1927) - Irrilevanza - Bene personale (art. 179 cod. civ.) - Accertamento di fatto.
Stato
decisa il 2000-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541538-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

Per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni (art. 159 cod. civ.) essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento verbale del venditore per l'iscrizione o la trascrizione nel P.R.A.(artt. 13 e 16 R.D. 29 luglio 1927 n. 1814). Tale bene tuttavia, in occasione dell'acquisto da parte di un coniuge, entra automaticamente nel patrimonio di entrambi, pur essendo consumabile e oneroso, salvo che il giudice del merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ne accerti la natura personale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 16, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)