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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 66 del 1976

Decisione
decisa il 1976-03-12, depositata il 1976-03-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:66
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8255

  • Lavoro
  • Autoferrotranvieri con diritto a pensione
  • Indennità di buonuscita
  • Misura
  • R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento all. a
  • Assunta violazione degli artt. 3, 35 e 36 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., già dichiarate non fondate con sentenza n. 124 del 1975.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità Costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie...), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Restivo Antonina e la società Etna Trasporti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975. Visto l'atto di costituzione di Restivo Antonina; udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe sono state proposte questioni di legittimità costituzionale degli articoli 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.
punto 2
Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa Corte con sentenza n. 124 del 1975, per la quale a) la espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti" va interpretata nel senso che comprenda l'intera retribuzione finale; b) la indennità di buonuscita non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce per chi alla pensione non ha diritto (vedansi anche le successive ordinanze nn. 243 del 1975 e 23 del 1976); che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i vari giudizi dinanzi alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - proposte dal giudice del lavoro del tribunale di Catania con l'ordinanza 11 ottobre 1974 - degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridicoeconomico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze