diritto.io

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

Testo in vigore al

Capo II. Reclutamento degli ispettori e sovrintendenti del reggimento corazzieri

Art. 26 Reclutamento dei sovrintendenti

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, dagli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri dello stesso Reggimento.

2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1, il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

  1. a) sia idoneo al servizio militare incondizionato;

  2. b) abbia riportato, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;

  3. c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero;

  4. d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

  5. e) non sia stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.

4. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono a riacquistata idoneita' fisica partecipare, a domanda, al primo corso utile.

6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito senza detrazione di anzianita', il personale che:

  1. a) dichiara di rinunciare al corso;

  2. b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

  3. c) non superi gli esami finali;

  4. d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;

  5. e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

Art. 27 Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, e' composta da:

  1. a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

  2. b) il comandante del Reggimento Corazzieri;

  3. c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;

  4. d) un maresciallo aiutante s.U.P.S., segretario senza diritto di voto.

Art. 28 Nomina a vice brigadiere

1. Coloro che al termine del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita', sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 29 Reclutamento degli ispettori

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2.

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

Capo III. Stato giuridico e avanzamento

Art. 30 Stato giuridico del personale

1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

2. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo.

3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

Art. 31 Avanzamento degli appuntati e carabinieri

1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, e' conferito il grado di carabiniere scelto.

2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto.

4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'Autorita' da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

5. Nei periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati.

6. Il personale che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non puo' essere valutato per l'avanzamento.

7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianita', non possono essere valutati per l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perche' deceduti o raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4.

9. Gli avanzamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B".

Art. 32 Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti

1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

  1. a) ad anzianita';

  2. b) a scelta;

  3. c) a scelta per esami;

  4. d) per meriti eccezionali;

  5. e) per benemerenze d'istituto.

3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle "C1" e "C2".

Art. 33 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella "D".

Art. 34 Determinazione aliquote di avanzamento

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35 Inclusione ed esclusione dalle aliquote

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1" e "C2".

2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermita' temporanea debitamente accertata nonche' in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato.

Art. 36 Esclusione dalla valutazione

1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Art. 37 Avanzamento ad anzianita'

1. L'avanzamento ad anzianita' avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella "C1".

3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianita' sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta.

Art. 38 Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono cosi' determinate:

  1. a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto;

  2. b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

    1. 1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);

    2. 2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 2.

4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 39 Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che:

  1. a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti;

  2. b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

  3. c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento;
    sono promossi, previo giudizio di idoneita',
    con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 40 Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori.

3. La promozione e' disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimita' di voti.

4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'.

Art. 41 Promozione per benemerenze d'istituto

1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto puo' aver luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari.

2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed e' corredata dei pareri delle altre autorita' gerarchiche.

3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a piu' fatti avvenuti in tempi diversi.

4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti.

5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri.

7. Le norme per la promozione per benemerenze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.

Art. 42 Avanzamento a sottotenente

1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.

Art. 43 Nomine nel complemento

1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina.
Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sara' conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

Titolo II

Capo I. Modifiche, convalida ed abrogazione di norme

Art. 44 Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117

1. L'art. 7, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: "2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.".

2. All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, le parole: "dai marescialli e dai brigadieri", sono sostituite dalle seguenti: "dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari".

3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole: "maresciallo maggiore carica speciale", "maresciallo maggiore aiutante" e "maresciallo maggiore", ancorche' nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: "maresciallo aiutante", "maresciallo capo", e "maresciallo ordinario".

4. Le tabelle C, F e G allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle G, H ed I allegate al presente decreto.

Art. 45 Abrogazione e convalida di norme

1. Sono abrogati:

  1. a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;

  2. b) la legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni;

  3. c) l'art. 13 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

  4. d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

  5. e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

  6. f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

Titolo III

Capo I. Norme transitorie

Art. 46 Inquadramento nel ruolo degli ispettori

1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, e' inquadrato, mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

  1. a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di "aiutante" e "carica speciale", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

  2. b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

  3. c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

  4. d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C1 allegata al presente decreto.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella "C1" allegata al presente decreto legislativo e' di sei anni.

4. Gli allievi gia' reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale gia' precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.