Sez. 5, Ordinanza n. 2015 del 03/04/2000 Cc. (dep. 08/06/2000) Rv. 216767 - 01
PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive - Reati in materia edilizia ed urbanistica - Sostituibilità delle pene detentive brevi - Esclusione - Delitto di false dichiarazioni commesso per assicurarsi l'impunità da tali reati - Estensione del divieto di sostituzione - Sussistenza.
PENA - IN GENERE
Il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi, posto dall'ultimo comma dell'art 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (secondo cui la sostituzione non opera in materia edilizia ed urbanistica, quando la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria) è formulato non con la specifica indicazione delle singole leggi o degli articoli del codice penale, ma attraverso il generico riferimento alla materia. Ne deriva che il divieto è operativo (e, conseguentemente, la sostituzione non ha luogo)anche con riferimento alla fattispecie di cui all'art 483 cod.pen. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), quando la falsa dichiarazione sia stata rilasciata al fine di ottenere la impunità per i reati di violazione edilizia od ambientale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)