Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7347 del 22/03/2013 (Rv. 625741 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Somme indebitamente percepite da un correntista - Azione di ripetizione d'indebito promossa dall'istituto di credito - Interesse ad agire - Sussistenza - Contestuale azione risarcitoria nei confronti del dipendente infedele - Irrilevanza.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In materia di conto corrente bancario, l'indebita percezione da parte di un correntista di una somma di denaro della banca giustifica l'interesse dell'istituto di credito ad agire, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per ottenere la condanna dello stesso alla restituzione degli importi indebitamente erogati, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'istituto possa esperire per il recupero della medesima perdita patrimoniale - con eventuale duplicazione del titolo - una autonoma azione risarcitoria nei confronti del dipendente, il cui comportamento illecito sia stato fonte del pregiudizio economico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)