Sez. 1, Sentenza n. 11597 del 07/03/2006 Ud. (dep. 03/04/2006) Rv. 233942 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO | Trasporto - Differenza - Trasporto di armi senza autorizzazione - Integra il reato di cui agli artt. 12 e 14 della L. n. 497 del 1974.
ARMI - PORTO ABUSIVO
Il discrimine tra il porto ed il trasporto di armi non consiste nelle modalità con le quali le stesse vengono trasferite da un luogo del territorio nazionale ad un altro, ma dalla esistenza o meno dell'autorizzazione a detto trasferimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza. Pertanto chi trasporta armi senza autorizzazione incorre nel generale divieto di porto di armi in luogo pubblico, così come colui che detiene armi senza averne fatta denunzia.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)