Sez. 3, Sentenza n. 2928 del 12/09/1968 (Rv. 335691 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - DEDUZIONE DI PROVA DALLA PARTE NON ONERATA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - DEDUZIONE DI PROVA DALLA PARTE NON ONERATA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La deduzione di prove da parte di chi non vi e tenuto non implica necessariamente inversione volontaria dell'Onere della prova, occorrendo a tal fine la dimostrazione inequivoca della volonta della parte di rinunciare ai vantaggi derivanti dall'art. 2697 cod.civ.. in proposito, qualora il giudice di merito abbia escluso che tale volonta si potesse desumere dal comportamento processuale della parte, il relativo apprezzamento di fatto, se immune da vizi logici, non e censurabile in Sede di legittimita. (V. N. 2441-66, mass. N. 324733 n. 1388-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2698, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)