Sez. 2, Sentenza n. 4523 del 10/11/1992 Cc. (dep. 27/11/1992) Rv. 192570 - 01
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Consulenti tecnici del pubblico ministero | Competenze tecniche di cui devono essere forniti - Attività materiale svolta - Valutazione critica dei risultati - Rilievi previsti dall'art. 354 cod. proc. pen. - Distinzione dalla consulenza - Mere operazioni materiali - Consulenza affidata a funzionari di polizia - Legittimità - Fattispecie: estrapolazione di fotogrammi.
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Consulenti tecnici del pubblico ministero
Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. dev'essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un'attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall'ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall'art. 354 cod. proc. pen., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale. (Nella specie è stata annullata l'ordinanza del giudice del riesame, che in maniera acritica aveva ritenuto, senza verificare l'osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro Regionale di Polizia Scientifica, avente ad oggetto l'estrapolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 73, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)