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Sez. U, Sentenza n. 489 del 17/01/2002 (Rv. 551629 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Piano di liquidazione del fondo di previdenza aziendale della SpA Isveimer - Controversia promossa da ex dipendenti della società per lesione dei diritti pensionistici derivante dal suddetto piano - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento - Richiesta di annullamento dell'atto di controllo adottato dalla Banca d'Italia - Influenza ai fini del riparto di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551629-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia promossa da ex dipendenti di una società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione (Isveimer) diretta a far valere la lesione dei loro diritti pensionistici derivante dal piano di liquidazione del fondo di previdenza aziendale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo di diritto soggettivo l'intrinseca consistenza della posizione giuridica addotta. Nè è di ostacolo il fatto che la doglianza sia formalmente diretta, "sub specie" di asserito difetto di vigilanza, contro l'atto di controllo positivo del suddetto piano adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 settembre 1996, n. 497 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1996, n. 588), atteso che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione della parte, bensì il c.d. "petitum" sostanziale, il quale va identificato in funzione non tanto della statuizione richiesta al giudice, quanto soprattutto della "causa petendi", ossia della effettiva natura della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/09/1996 num. 497 art. 4 CORTE COST., Legge 19/11/1996 num. 588 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)