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Sez. 2, Sentenza n. 1131 del 24/02/1981 (Rv. 411693 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE - OMISSIONE IN VIOLAZIONE DELLA RELATIVA OBBLIGAZIONE ASSUNTA CON L'ATTO COSTITUTIVO DELLA SERVITU - IPOTESI DI FATTO ILLECITO - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'INADEMPIMENTO DELLE PREDETTE PRESTAZIONI - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411693-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE - OMISSIONE IN VIOLAZIONE DELLA RELATIVA OBBLIGAZIONE ASSUNTA CON L'ATTO COSTITUTIVO DELLA SERVITU - IPOTESI DI FATTO ILLECITO - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'INADEMPIMENTO DELLE PREDETTE PRESTAZIONI - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITA.*

Quando il proprietario del fondo servente, in violazione della obbligazione assunta con l'atto costitutivo della servitu ometta di compiere le prestazioni accessorie occorrenti per consentire lo Esercizio della servitu stessa al titolare del fondo dominante - prestazioni formanti oggetto del rapporto obbligatorio propter rem distinto da quello di servitu - si verifica un'ipotesi di inadempimento e non di fatto illecito, in quanto tale omissione presuppone un preesistente vincolo obbligatorio a carico del soggetto deambulatoriamente determinato, a differenza dell'illecito, che costituisce violazione dell'Obbligo generico del neminem laedere. Ne consegue che l'Azione di risarcimento del danno per l'inadempimento delle dette prestazioni accessorie e soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art 2947 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1030, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)