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Sez. L, Sentenza n. 3522 del 28/05/1980 (Rv. 407358 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE - MAGGIORAZIONE PER FERIE, FESTIVITA E GRATIFICA NATALIZIA PREVISTA DALL'ART 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407358-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE - MAGGIORAZIONE PER FERIE, FESTIVITA E GRATIFICA NATALIZIA PREVISTA DALL'ART 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

La maggiorazione del ventidue per cento per ferie, festivita e gratifica natalizia prevista dall'art 34 del CCNL del 24 luglio 1959 per gli addetti alle industrie edilizie ed affini, reso obbligatorio erga omnes con DPR 14 luglio 1960 n 1032, presuppone che il lavoratore sia retribuito in relazione alle ore di lavoro prestate, perche soltanto in questo caso la retribuzione non copre i periodi di riposo per ferie e per festivita e sussiste, quindi, la necessita di riconoscere al lavoratore un riposo retribuito. Detta maggiorazione, pertanto, non compete nel caso in cui il lavoratore, in forza di pattuizione individuale modificativa in melius della normativa collettiva, abbia percepito una retribuzione fissa mensile, comprensiva del compenso per tutte le festivita e per il periodo feriale, ed, inoltre, la gratifica natalizia in misura pari ad una mensilita di salario. (V 3895/78, mass n 393493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/1959 num. 30, Contr. Coll. 24/07/1959 num. 31, Contr. Coll. 24/07/1959 num. 32, Contr. Coll. 24/07/1959 num. 33, Contr. Coll. 24/07/1959 num. 34, DPR 14/07/1960 num. 1032 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)