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Sez. 1, Sentenza n. 2344 del 26/02/1992 (Rv. 475945 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta R.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Redditi esenti dall'imposta | Reddito derivante dal rammodernamento di stabilimenti industriali già esistenti - Esenzione decennale ex art. 106, secondo comma d.P.R. n. 1523 del 1967 - Applicabilità - Condizioni - Incremento in concreto del prodotto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475945-01

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta R.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Redditi esenti dall'imposta

Ai fini dell'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile prevista dall'art. 106, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 per il reddito derivante, tra l'altro, dal rammodernamento di stabilimenti industriali già esistenti, situati nei territori indicati dalla legge, si richiede un aumento del reddito industriale indipendentemente dall'incremento in concreto del prodotto con la conseguenza che non importa se tale reddito, a seguito del rammodernamento, aumenti perché sia aumentato il prodotto o perché siano diminuiti i costi di produzione, dato che anche in questa seconda ipotesi l'aumento del reddito è conseguenza (e indice) della maggiore efficienza dello stabilimento, arricchito di componenti qualitative che si traducono in una potenziale maggiore capacità produttiva, la cui incentivazione costituisce la "ratio" della norma agevolativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)