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Sez. 3, Ordinanza n. 20968 del 20/06/2026 (Rv. 678615-01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno non patrimoniale alla reputazione commerciale - Contenuto - Risarcibilità - Elementi sintomatici e notori - Sufficienza - Dimostrazione empirica - Esclusione - Quantificazione del danno in via equitativa - Possibilità - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678615-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO

La prova del danno non patrimoniale alla reputazione commerciale - che consiste nella compromissione dell'affidabilità commerciale, quale utilità inerente alla posizione imprenditoriale e non nella dimostrazione empirica di un determinato standing sul mercato - può essere data per presunzioni mediante l'allegazione e l'accertamento, anche alla luce del notorio, di fatti secondari idonei a tipizzare socialmente la fattispecie pregiudizievole - come il carattere massivo dell'inadempimento dal quale sarebbe scaturito il danno, la sua incidenza sull'attività caratteristica dell'impresa, l'operare in un mercato concorrenziale, la pluralità dei rapporti con enti e utenti, per i quali il corretto adempimento costituisce elemento essenziale della prestazione - con conseguente possibilità della sua liquidazione mediante valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza d'appello che non aveva riconosciuto il danno all'immagine commerciale - lamentato da una società operante nel settore delle riscossioni tributarie degli enti locali, in conseguenza del sistematico e massivo inadempimento di Poste Italiane nel servizio di recapito che, determinando la mancata esazione dei tributi, aveva ridotto il rating professionale della società in termini di efficacia e affidabilità così avvantaggiando i concorrenti - sul rilievo dell'assenza della prova del pregiudizio patrimoniale sopportato in relazione alle "azioni correttive" poste in essere dalla società per recuperare la reputazione perduta, senza spiegare per quali ragioni un inadempimento di tale intensità non avesse potuto incidere sull'attività imprenditoriale).

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)