Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23472 del 27/10/2020 (Rv. 659535 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | - Opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall.- Testo anteriore al D.l.g.s n. 5 del 2006 - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, così come disciplinato dall'art. 98 l.fall., nel regime anteriore alle riforme del 2006, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che giustifica la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo appunto l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un'eccezione, così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)