Sez. 2 - , Ordinanza n. 13223 del 16/05/2019 (Rv. 653820 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Servitù di passaggio costituita per usucapione - Natura - Servitù volontaria - Conseguenze - Interclusione del fondo - Rilevanza - Esclusione.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1055, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)