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Sez. 1, Sentenza n. 950 del 08/03/1977 (Rv. 384570 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - MUTUO CON ASSEGNO BANCARIO - FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - SUCCESSIVO INCASSO DELL'ASSEGNO - DIRITTI DEL MUTUANTE - RESTITUZIONE DELLE SOMME RISCOSSE.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384570-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - MUTUO CON ASSEGNO BANCARIO - FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - SUCCESSIVO INCASSO DELL'ASSEGNO - DIRITTI DEL MUTUANTE - RESTITUZIONE DELLE SOMME RISCOSSE.*

Dal carattere essenzialmente reale del contratto di mutuo, nel senso che questo si perfeziona quando la somma mutuata sia materialmente consegnata o posta nella disponibilita del mutuatario, deriva che l'emissione da parte del mutuante di un assegno bancario in favore del mutuatario non e idonea al perfezionamento del contratto, perche l'ordine contenuto nell'assegno medesimo non trasferisce denaro dall'emittente al prenditore, ne mette a disposizione del secondo la relativa provvista, dato che al prenditore stesso non spetta alcun diritto di pretendere il pagamento dalla banca trattaria. Pertanto, ove sopravvenga il fallimento del mutuatario prima dell'incasso dell'assegno, e, quindi, prima del perfezionarsi del contratto di mutuo, deve riconoscersi in favore del mutuante non un semplice credito da ammettersi al passivo in via chirografaria, ma un diritto di conseguire la restituzione, in via di prededuzione, delle somme che il curatore del fallimento abbia riscosso in forza dell'assegno stesso. (V 2251/73, mass n 365516; (V 1540/73, mass n 364331; (V 1962/70, mass n 348007; (V 2524/60; (V 2596/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1814, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 3, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 4, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)